Allegati pag. 19 pag. 20 pag. 21 pag. 22 pag. 23 pag. 24 pag. 25 pag. 26 pag. 27 pag. 28 pag. 29 pag. 30
Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300,istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca (di seguito MIUR);
Visto il decreto legislativo del
27 luglio 1999, n. 297:
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la
mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale 8
agosto 2000, n. 593, recante:
«Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal
decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e in particolare l'art. 21
recante la «definizione di PMI» ai sensi della disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella
G.U.C.E. del 23 luglio 1996;
Vista la nota della Commissione
europea del 26 luglio 2000, n. D 430165, con la quale e' stata comunicata la
decisione, adottata in data 26 luglio 2000, di non sollevare obiezioni in merito
alla compatibilita' del regime di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, di cui
al richiamato decreto ministeriale 8 agosto 2000, con il trattato CE;
Vista la raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione
delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1°
gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile
1996;
Visto il decreto del Ministero
delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante: «Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese»;
Ritenuta la necessita' di recepire, ai fini delle agevolazioni disciplinate ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 593/2000, la nuova definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 in coerenza con il decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attivita' produttive;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto il calcolo della
dimensione delle imprese stabilito con la raccomandazione della Commissione
europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 si adegua alle modalita' di applicazione
specificate dal decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile
2005.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, l'art. 21 («Definizione di PMI») del
richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e' sostituito come di
seguito riportato.
Art. 2.
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese
(complessivamente definita PMI) e' costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa
che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10
milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce
microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2
milioni di euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
( DEFINIZIONE DEI TERMINI E TECNICHE
DI INDIVIDUAZIONE PARAMETRI )
5. Ai fini del presente decreto:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto
economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile,
s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi
provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti
nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle
vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte
direttamente connesse con il volume d'affari;
b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo
patrimoniale;
c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da
forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di
quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al
comma 7:
a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli
dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla
tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima
dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo
patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivita' e delle passivita'
redatto con i
criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n.
689 ed in conformita' agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
b) il numero degli occupati corrisponde al numero di
unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo
parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da
prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i dati di cui alla
precedente lettera a).
7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione non e' stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di
imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione
del bilancio, non e' stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono
considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo
patrimoniale risultanti alla stessa data.
8. Le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto
riportato rispettivamente ai successivi commi 9, 10 e 11.
9. Sono considerate autonome le imprese
che non sono associate ne' collegate ai sensi dei successivi commi 10 e 12.
10. Sono considerate associate le imprese,
non identificabili
come imprese collegate ai sensi del successivo comma 12, tra le quali esiste la
seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o piu'
imprese collegate, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto di un'altra
impresa. La quota del 25% puo' essere raggiunta o superata senza determinare la
qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di
seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano
individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
a) societa' pubbliche di partecipazione, societa' di capitale
di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare
attivita' di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in
imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o
gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
b) universita' o centri di ricerca pubblici e privati senza
scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo
regionale;
d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di
euro e meno di 5.000 abitanti.
11. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia
associata, ai sensi del comma 10, ad una o piu' imprese, ai dati degli occupati
e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si
sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla
percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformita' si prende in
considerazione la piu' elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese
situate
immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima.
Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale piu' elevata. Ai
fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa
richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle
imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non
siano stati gia' ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in
considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di
redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti
consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa e' ripresa
tramite consolidamento.
12. Sono considerate collegate le imprese
fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtu'
di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o
clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri
soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
13. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia
collegata, ai sensi del comma 12, ad una o piu' imprese, i dati da prendere in
considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le
imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non
siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai
dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del
fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali
imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle
eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a
monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati gia'
ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle
percentuali di cui al comma 11.
14. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente e' effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della societa' (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
15. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 10,
un'impresa e' considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o piu' del
suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o
indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da piu' enti pubblici.
Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico
qualora siano detenuti per il tramite di una o piu' imprese.
16. L'impresa richiedente e' considerata autonoma nel caso in cui il capitale
dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile
determinare da chi e' posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere
in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.
Art. 3.
1. Le note esplicative sulle modalita' di calcolo dei parametri dimensionali,
riportate in appendice, costituiscono parte integrante del presente decreto. In
allegato sono altresi' riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione
della dimensione aziendale.
2.
Conseguentemente, gli allegati di cui al precedentemente
comma sostituiscono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le
«Dichiarazioni dei requisiti di PMI» e le relative «Note per la redazione della
documentazione» allegate al predetto decreto ministeriale n. 593/2000.
Il presente decreto sara' notificato alla Commissione europea, trasmesso alla
Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2005
Il Ministro: Moratti
Registrato
alla Corte dei conti il 20 novembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 184
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