RECEPITO DAL MIUR IL NUOVO DE MINIMIS COMUNITARIO
si applica agli art. 14, 15, e 16 del D.M. 593/00
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge
17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'universita'
e della ricerca (di seguito MUR);
Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante:
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del
18 gennaio 2001, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle
agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;
Visti in particolare l'art. 14, comma 1, lettere a) e b), l'art. 15 e
l'art. 16 del citato decreto che disciplinano la concessione di agevolazioni
alle imprese soggette alla regola degli aiuti «de
minimis», come previsto dalla comunicazione della Commissione europea n. 96/C
68/06;
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione in data 15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d'importanza minore «de minimis» che eleva l'importo di tali aiuti da
100.000,00 euro a 200.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2007;
Rilevata la necessita' di apportare modifiche ai richiamati articoli 14,
15 e 16 del decreto ministeriale n. 593/2000;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive
modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
379/5 del 28 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 l'importo degli
aiuti disciplinati dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto ministeriale n. 593
dell'8 agosto 2000 e' elevato a euro 200.000,00.
Art. 2.
1. Restano ferme le altre disposizioni dei richiamati articoli 14, 15 e 16 del
decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2007
Il Ministro: Mussi